Modifica dei termini del DM Biometano del 15/09/2022
Il D.L. 21/2022 si applica anche agli impianti di biometano che hanno partecipato alle aste GSE.
La novità è che il tempo massimo per l’entrata in esercizio di un impianto dall’ammissione in graduatoria è posticipato di 30 mesi nel caso in cui sia stata richiesta anche la proroga dei termini di fine lavori presenti nei titoli abilitativi/autorizzativi rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024. In Questo caso non si applica pertanto il decalage previsto per il ritardo, potendo sommare ai 18/24 mesi previsti dal DM 2022 altri 30 mesi.
Questa possibile proroga non si applica al termine ultimo di entrata in esercizio per l’accesso al contributo a fondo perduto del 40%, che rimane fissato al 30/06/2026, trattandosi di fondi PNRR.
Con questa separazione di fatto tra le due componenti dell’incentivo (contributo in conto impianti e tariffa) si potrebbero creare situazioni nelle quali un’impresa che intende posticipare i termini per l’entrata in esercizio dell’impianto, ad esempio fino alla fine del 2026, è costretta a rinunciare al contributo a fondo perduto PNRR.
Né in questa situazione normativa si può ipotizzare l’accesso ad altri incentivi che prendano il posto del contributo a fondo perduto PNRR erogato dal GSE, mantenendo il diritto alla tariffa.
Ci si potrebbe chiedere tuttavia se la separazione di fatto che il GSE sta applicando all’incentivo previsto dal DM 15/09/2022 non determini lo svincolo del contributo dalla tariffa, consentendo così, in caso di sfruttamento della proroga di 30 mesi, di mantenere la tariffa e contemporaneamente accedere ad altri incentivi oggi disponibili.